I 70 milioni stanziati dall'art. 114 del D.L. n. 18/2020 (65 milioni per i comuni e 5 milioni per province e città metropolitane) sono finalizzati a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Gli enti, quindi, possano utilizzare tali somme, comunque vincolate, anche a copertura delle spese previste prima dell'assegnazione del finanziamento poiché gli interventi di sanificazione sono stati previsti già dalla direttiva della Funzione pubblica n. 1/2020 e molte amministrazioni si sono attivate autonomamente, anticipando risorse che oggi possono essere recuperate. A livello contabile, il fondo deve essere stanziato al titolo II dell'entrata fra i trasferimenti correnti da ministeri, mentre l'allocazione in spesa potrebbe essere: missione 1, programma 3, macro aggregato 1.3., servizi di pulizia e lavanderia.
Discorso analogo vale per i 10 milioni stanziati dal successivo art. 115 del decreto cura Italia e vincolati all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale di polizia locale impegnato in prima linea. In tal caso, la spesa deve essere allocata alla missione 3, programma 1, macroaggregato 1.3, acquisiti di dispositivi medici, mentre le spese per gli straordinari confluiscono negli oneri per il personale, macroaggregato 1.1), senza essere conteggiati ai fini della verifica del rispetto del tetto per il salario accessorio di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
Leggi anche:
|